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TITOLO I
COSTITUZIONE, FINALITÀ, ISCRIZIONI
ART. 1 - (Prologo)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del relativo statuto gli
articoli che seguono modificano e sostituiscono lo statuto dell’A.N.TE.S. -
Associazione Nazionale Tecnici della Scuola, con sede in Pescara. La modifica
statutaria investe le finalità e la struttura organica dell’A.N.TE.S. che, da
sindacato della <categoria> dei tecnici della scuola secondaria superiore
(ex art. 1) muta in libero sindacato nazionale delle <categorie> degli
operatori scolastici della scuola pubblica statale e non statale. L’articolato
seguente sarà oggetto di regolamento interno, che avrà efficacia statutaria ai
sensi del successivo art. 53. Le norme contenute nel presente statuto e quelle
da esse derivate che verranno emanate con il regolamento interno costituiscono
per tutti i componenti degli organi statutari del sindacato un preciso dovere
cui ottemperare. L’inosservanza di tali norme potrà costituire motivo di
sospensione dalla carica statutaria assunta nonché di eventuale espulsione dal
sindacato nei casi di gravi inadempienze o negligenze, secondo modalità che
saranno stabilite con il citato regolamento.

ART. 2 - (Cambio
denominazione)
Il sindacato A.N.TE.S. - Associazione Nazionale
Tecnici della Scuola, continua ed amplia la propria attività sindacale
perseguendo gli scopi di cui al successivo art. 3. Esso, all’atto della
registrazione del nuovo statuto, assume la seguente nuova denominazione:
"ANTES-scuola" - Libero Sindacato Nazionale Categorie Operatori Scuola – in
seguito chiamato semplicemente: "ANTES-scuola".

ART. 3 - (Scopi)
L’ "ANTES-scuola" e un sindacato <indipendente e libero> da
qualsiasi partito o movimento politico, non e affiliato ad alcuna confederazione
sindacale, sia essa confederale che autonoma e si prefigge la realizzazione dei
seguenti scopi:
a) organizzare sindacalmente le categorie di operatori della
scuola pubblica statale e non statale per <aree e categorie>;
b)
partecipare in ogni sede alla contrattazione nazionale per i dipendenti della
scuola pubblica statale e non statale;
c) partecipare altresì alla
contrattazione decentrata provinciale e di istituzione scolastica;
d) rafforzare
e sostenere la riforma della contrattazione del comparto scuola, la quale va
intesa in termini di <contrattazione separata> per tre grandi aree: 1)
DIRETTIVI; 2) DOCENTI; 3) PERSONALE A.T.A. e con predeterminazione delle risorse
economiche ad esse destinabili;
e) sviluppare l’azione di proselitismo e di
tutela sindacale delle categorie di iscritti, contribuendo a creare, tra i
lavoratori, uno spirito unitario di solidarietà, di e tra categorie, nonché
avulso ad ogni forma di neo corporativismo;
f) tutelare gli interessi generali
delle categorie e del singolo iscritto nei luoghi di lavoro e nelle sedi
amministrative opportune, istruendo l’azione di tutela del singolo iscritto solo
su suo preciso mandato al sindacato;
g) promuovere iniziative sindacali di
proposta legislativa per la <omogeneizzazione giuridica> di tutto il
personale della scuola pubblica statale e non statale;
h) privilegiare nel
proposito di realizzare gli scopi di cui alla lettera g), la risoluzione delle
annose problematiche della categoria dei tecnici della scuola, la più
<atipica> rispetto alle funzioni attribuite ed al differente inquadramento
giuridico ed economico a seconda dell’appartenenza a scuole del M.P.I. o degli
EE.LL.;
i) promuovere una iniziativa sindacale atta a modificare i meccanismi di
accesso alle diverse qualifiche del personale scolastico per consentire a chi
opera già stabilmente nella scuola di poter accettare incarichi temporanei con
diritto al rientro nel proprio profilo di titolarità immediatamente al termine
della supplenza;
1) valorizzare 1’ASSEMBLEA A.T.A. di istituto fino al suo
riconoscimento legale quale nuovo organo collegiale della scuola;
m) contribuire
alla realizzazione e costituzione di una nuova federazione di sindacati liberi
ed indipendenti da qualsiasi federazione o confederazione sindacale già
esistente nonché da qualsiasi partito o movimento politico e che osservino norme
statutarie comuni o similari quanto a principi ispiratori, trasparenza e
democrazia sindacale;
n) rispondere a criteri di massima trasparenza
amministrativa nella gestione interna del sindacato;
o) porsi come interlocutore
di qualsiasi proposta politica, ministeriale, e/o sindacale che investa la
scuola pubblica statale e non statale ed il personale che vi opera, utilizzando,
quando necessario, anche gli strumenti del referendum tra le categorie
interessate e dello sciopero.

ART. 4 -
(Iscrizioni ed iscritti)
Possono iscriversi all’ "ANTES-scuola" i
dipendenti in attività di servizio ed in quiescenza della scuola pubblica
statale e non statale, compreso il personale assunto a tempo determinato. Gli
iscritti ex "A.N.TE.S. – Associazione Nazionale Tecnici della Scuola" vengono
automaticamente iscritti all’ "ANTES-scuola". L’iscritto al sindacato ha
diritto, senza alcun supplemento aggiuntivo della quota mensile, all’iscrizione
nella federazione sindacale che eventualmente si costituirà ai sensi del
precedente art. 3, lettera m). La variazione della quota sindacale mensile, nel
caso di cui al comma precedente, potrà essere deliberata dal direttivo nazionale
di cui ai successivi articoli per rientrare nell’eventuale aumento dei costi di
gestione del sindacato, ma troverà applicazione dal mese di gennaio successivo
alla costituzione della federazione di cui alla lettera m), art. 3 del presente
statuto. L’iscrizione avviene per <delega> rilasciata nei tempi e nei modi
opportunamente previsti da norme legislative e/o contrattuali del comparto
pubblico di appartenenza. La quota annuale di iscrizione viene stabilita
dall’organo direttivo nazionale del sindacato, eventualmente anche
differenziandola per aree e categorie di appartenenza. La quota di iscrizione va
prevista in ratei di quota fissa da esigersi per dodici mensilità. Nel caso che
l’organo direttivo nazionale deliberi per una variazione della quota fissa
mensile, sarà cura del Presidente darne tempestiva comunicazione alle
Amministrazioni interessate . In ogni caso, la menzionata delibera del direttivo
nazionale va portata a conoscenza degli iscritti mediante pubblicazione sul
numero del periodico di informazione del sindacato in uscita almeno DUE mesi
prima della sua effettiva operatività. E’ facoltà dell’iscritto, in tal caso,
revocare la delega. La revoca della delega al sindacato è valida se fatta
pervenire, a cura dell’interessato, alla segreteria nazionale nel rispetto delle
norme vigenti al momento della eventuale disdetta.

ART. 5 -
(Diritti dell’iscritto)
L’iscritto al sindacato "ANTES-scuola" in regola
con i versamenti mensili delle quote associative, ha diritto:
a) alla tutela
sindacale, gratuita, di categoria e/o individuale nei termini previsti dal
precedente art. 3, lettera f), quando insorgono con l’Amministrazione e/o con
suo rappresentante, conflitti interpretativi di norme legislative e/o
contrattuali afferenti al rapporto d’impiego dell’iscritto;
b) alla tutela
legale gratuita, quando il contrasto con l’Amministrazione o suo rappresentante
è configurabile come un attacco alle libertà sindacali ed ai diritti di tutti i
lavoratori. La tutela legale gratuita spetta di diritto agli iscritti che
rivestono cariche interne al sindacato "ANTES-scuola". L’azione in giudizio
dell’ "ANTES- scuola" in difesa di un componente degli organi statutari a
qualunque livello, può svolgersi, di diritto, unicamente per cause dovute
all’esercizio dell’azione sindacale;
c) alla consulenza legale gratuita con le
modalità previste dal citato regolamento interno;
d) alla informazione sulla
attività interna del sindacato (tale diritto si configura nel ricevimento
gratuito del notiziario ufficiale dell’ "ANTES-scuola" direttamente al proprio
domicilio);
e) al <diritto di voto> attivo e passivo per l’elezione dei
rappresentanti del sindacato ai vari livelli di organico statutario così come
stabilito nei successivi articoli;
f) al <diritto di proposta> attraverso
contributi articolati o comunque sottoscritti ed inerenti le diverse tematiche e
problematiche delle categorie di iscritti;
g) al <diritto di parola,
propaganda e critica>, nel rispetto di norme definite con regolamento
interno, diritto da esercitarsi durante le assemblee e le riunioni sindacali in
ogni sede ed a qualunque livello statutario previsto nei successivi articoli.

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TITOLO II ORGANI, FUNZIONI, COMPOSIZIONE
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ART. 6 - (Struttura)
L’ "ANTES-scuola"
è strutturata in organi: a) nazionali; b) interregionali; c) regionali d)
provinciali; e) di scuola. La struttura è di tipo federale nel senso che gli
iscritti all’ "ANTES- scuola" vengono raggruppati per <a- ree e categorie>
corrispondenti a tre agglomerazioni: a) DIRETTIVI; b) DOCENTI; c) personale
A.T.A. Per "categorie" si intendono i raggruppamenti per profilo professionale
all’interno delle diverse aree. Ai vari livelli statutari è garantita la
rappresentanza per ciascuna delle tre aree di iscritti. Alle categorie viene
garantita la rappresentanza al Congresso nazionale ed a livello di organo
provinciale. Nei rapporti con le Amministrazioni centrali e periferiche, di
comparto, quando oggettivamente possibile, le tematiche e le problematiche di
categoria saranno trattate direttamente dai responsabili territoriali delle
rispettive categorie.

ART. 7 - (Organi
nazionali)
Sono organi nazionali dell’ ANTES-scuola":
1) il
Congresso;
2) il Consiglio Direttivo;
3) la Segreteria nazionale;
4) il Collegio
dei Sindaci;
5) il Collegio dei Probiviri;
6) il Comitato dei Saggi;
7) 1’
Esecutivo nazionale di area;
8) il Presidente;
9) il Segretario nazionale;
10)
il Tesoriere.

ART. 8 - (Organi
interregionali)
Sono organi interregionali dell’ "ANTES-scuola":
1)
il Segretario coordinatore interregionale;
2) la segreteria interregionale.

ART. 9 - (Organi
regionali)
Sono organi regionali
dell’ "ANTES-scuola":
1) il Segretario regionale;
2) la segreteria regionale.

ART. 10 - (Organi provinciali)
Sono organi
provinciali dell’ "ANTES-scuola":
1) il Segretario provinciale;
2) la segreteria
provinciale;
3) il Consiglio provinciale dei delegati;
4) l’Assemblea
provinciale degli iscritti e di tutti gli operatori scolastici.

ART. 11 -
(Organi di scuola)
Sono organi di
scuola:
1) il delegato d’istituto;
2) la sezione d’istituto;
3) l’iscritto;
4)
l’Assemblea d'istituto e di distretto delle categorie di operatori scolastici.

ART. 12 - (Il
Congresso)
E’ l’organo ove si
delibera la linea delle strategie nazionali dell’ "ANTES-scuola". Al Congresso
sono rappresentate tutte le categorie degli iscritti, con delegazioni di
categoria appositamente invitate nei modi e nei termini in appresso previsti. Il
Congresso è composto dalla struttura nazionale di cui al precedente art. 7
integrata: 1) dai Segretari provinciali; 2) da DUE delegati provinciali per
categoria di iscritti in rappresentanza di ogni singola provincia; Ogni regione
deve, comunque, complessivamente garantire la partecipazione al Congresso di una
delegazione che comprenda rappresentanti di tutte le categorie di iscritti nella
regione medesima anche quando non tutte le categorie di iscritti abbiano
rappresentanti accreditati nell’organo direttivo di cui al successivo art. 17
(C.D.N.).

ART. 13 -
(Funzioni del Congresso)
Il Congresso, oltre a deliberare le
strategie nazionali dell’ "ANTES-scuola", svolge anche la funzione di: a)
eleggere il Presidente nazionale; b) ratificare l’eventuale adesione ad una
federazione di sindacati della scuola se costituita con il contributo diretto
dell’ "ANTES-scuola" secondo quanto previsto al precedente art. 3, lettera m);
c) deliberare l’adesione ad una confederazione sindacale qualora l’ipotesi di
cui al precedente art. 3, lettera m), NON sia oggettivamente praticabile e
qualora tale adesione sia condizione sine qua non per il prosieguo nel tempo
dell'attività sindacale dell’ ANTES-scuola"; d) deliberare l’eventuale
scioglimento del sindacato "ANTES-scuola".

ART. 14 - (Presidenza, Convocazione
e Durata del Congresso)
Il Congresso e presieduto dal Presidente nazionale
in carica, salvo che non sia stato riunito per <auto convocazione> nel
caso contemplato dal successivo articolo 15. Il Congresso è convocato dal
Presidente in carica, ordinariamente ogni TRE anni. Tra la data di convocazione
e quella di svolgimento del Congresso debbono intercorrere almeno SEI mesi. Per
motivi eccezionali e trascorsi almeno SEI mesi dallo svolgimento dell’ultimo
Congresso, esso può riunirsi prima della scadenza triennale su iniziativa del
Presidente in carica oppure su richiesta motivata e sottoscritta da almeno i 2/3
(due terzi) dei componenti dell’organo direttivo nazionale (C.D.N.). La
richiesta del direttivo nazionale di riunione del Congresso straordinario va
presentata al Presidente e deve contenere, chiaramente indicati, i motivi per la
convocazione anticipata del Congresso stesso nonché gli argomenti su cui
elaborare le tesi congressuali. In prima istanza il Presidente nazionale è
tenuto a convocare il Congresso quando risulti rispettato il disposto del
presente articolo. Il Presidente convoca il Congresso straordinario entro TRE
mesi dal ricevimento della richiesta. Il primo Congresso ordinario dell’
"ANTES-scuola" dovrà essere riunito entro un anno dalla registrazione del
presente statuto nel rispetto dei tempi tecnici di cui in precedenza.

ART.
15 - (Auto convocazione del Congresso straordinario)
Quando si siano
verificate le condizioni previste al precedente art. 14 per la convocazione
straordinaria del Congresso ed il Presidente in carica NON ottempera al dovere
statutario di convocazione del Congresso straordinario entro TRE mesi dal
ricevimento della richiesta, perché impedito o perché vi si rifiuti senza
giustificato motivo o per negligenza od altra causa, il Congresso straordinario
viene ugualmente riunito mediante <auto convocazione> firmata da tutti i
sottoscrittori della richiesta di cui al citato articolo 14. Alla auto
convocazione va allegata l’istanza di convocazione presentata al Presidente,
nonché eventuali comunicazioni di quest’ultimo circa i motivi della mancata
convocazione. L’auto convocazione e la relativa documentazione va notificata a
tutti i soggetti statutari aventi diritto di partecipazione al Congresso a cura
della Segreteria nazionale. Essa va notificata anche al Presidente in carica.
Anche nel caso di Congresso straordinario vanno rispettati i tempi tecnici di
SEI mesi intercorrenti tra la data di convocazione e quella di svolgimento del
Congresso. I sei mesi si computano trascorsi i TRE mesi a disposizione del
Presidente nazionale per la convocazione del Congresso straordinario.

ART. 16 -
(Modalità di convocazione del Congresso – Validità delle sedute e delle
deliberazioni)
L’atto di
convocazione o di auto convocazione del Congresso deve pervenire per lettera
raccomandata a tutti i componenti di diritto del Congresso medesimo nel rispetto
dei tempi tecnici di cui all’art. 14. La convocazione al Congresso costituisce
un diritto-dovere di partecipazione per tutti gli aventi titolo. L’eventuale
impossibilità a partecipare va comunicata dagli interessati alla segreteria
nazionale a mezzo di fax o lettera raccomandata almeno un mese prima della data
fissata per lo svolgimento del Congresso. Situazioni personali,
eccezionalissime, impreviste e dell’ultim’ora, vanno comunicate a cura degli
interessati a mezzo telefono o fax al Presidente in carica ed in ogni caso
confermate a mezzo fax o telegramma anche alla segreteria nazionale. Il
Congresso è valido quando vi partecipino almeno il 50% più 1 (cinquanta per
cento più uno) delle segreterie regionali e provinciali. Le delibere
congressuali sono valide se approvate dal Congresso con almeno il 50% più 1
(cinquanta per cento più uno) dei presenti. Tutte le tesi congressuali vanno
presentate in forma scritta e sono pubblicate, integralmente, sul notiziario
ufficiale del sindacato. Durante lo svolgimento del congresso tutti i
partecipanti possono avvalersi del diritto di parola e di replica. Il tempo da
destinare agli interventi viene stabilito all’inizio dei lavori congressuali dal
Presidente o da chi ne fa le veci a seconda del numero di iscrizioni a parlare
fatte pervenire al tavolo della presidenza del Congresso. La inosservanza delle
norme contenute nel presente articolo da parte di chiunque dei soggetti
statutari coinvolti, potrà costituire, per gli inadempienti, motivo di
sospensione dalla carica e/o di espulsione dall’ "ANTES-scuola" secondo quanto
previsto all’art. 1 del presente statuto. Il provvedimento di sospensione dalla
carica assunta e/o della espulsione dal sindacato sarà discusso e deliberato con
decisione da adottarsi alla unanimità a cura del C.D.N. La votazione
all'unanimità del provvedimento trova immediata applicazione nei confronti dei
consiglieri interessati.

ART. 17 - (Consiglio Direttivo Nazionale)
Il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) e organo deliberante dell’
"ANTES-scuola". Elabora in <direttive nazionali> le strategie approvate al
Congresso. Il C.D.N. e così composto: a) Presidente nazionale; b) Segretario
nazionale; c) Tesoriere; d) Esecutivo nazionale di <area>; e) Comitato dei
<saggi>; f) Segretari interregionali; g) Segretari regionali; h) Collegio
nazionale dei sindaci; i) Collegio nazionale dei Probiviri. Il C.D.N. e
presieduto dal Presidente nazionale in carica o da chi ne fa le veci. Il C.D.N.,
oltre a deliberare le direttive nazionali procede, annualmente, alla
approvazione: 1) del BILANCIO PREVENTIVO nazionale entro il 15 dicembre di ogni
anno; 2) del CONTO CONSUNTIVO nazionale entro il 15 maggio di ogni anno
successivo all’anno finanziario corrente; Il bilancio ed il consuntivo debbono
prevedere, fatte salve le spese di carattere generale e comune, l’utilizzo per
fini di categoria di una quota delle entrate provenienti dalle medesime ed in
rapporto alla capacita contributiva di ogni singola categoria di iscritti al
sindacato. Tale norma si applica solo per le categorie il cui numero di iscritti
all’ "ANTES-scuola", a livello nazionale, e superiore a 1000 (mille). Il C.D.N.
elegge, nel proprio seno, gli organi statutari di cui alle lettere b), c), f),
h), i) del presente articolo. Esprime inoltre parere non vincolante per la
costituzione del <Comitato dei Saggi>. Ha potere di apportare modifiche al
presente statuto. Per modificare lo statuto occorre la presenza dei 2/3 dei
componenti del C.D.N. e il voto favorevole del 50% più 1 (cinquanta per cento
più uno) dei presenti.

ART. 18 -
(Segreteria nazionale)
E’ l’organo di riferimento per le segreterie
interregionali ed, in subordine, per le singole segreterie regionali. Si occupa
dei rapporti esterni ed interni del sindacato. E’ composta da: a) Segretario
nazionale; b) Tesoriere; c) Segretari interregionali; d) Segretari regionali; e)
Esecutivo nazionale di <<area>>; f) Segretari provinciali (uno per
regione). I Segretari provinciali partecipano alla segreteria nazionale nella
misura di uno per regione. Essi sono, di volta in volta e con criterio di
rotazione tra i Segretari provinciali della stessa regione, invitati ai lavori
della segreteria nazionale direttamente dai propri Segretari regionali. La
segreteria nazionale provvede a: a) mantenere gli ordinari rapporti con le
Amministrazioni di appartenenza degli iscritti e con gli enti di attinenza; b)
sviluppare i documenti e le circolari interne del sindacato curando la capillare
informazione all’intera struttura sul territorio nazionale; c) raccogliere e
selezionare la posta curandone la distribuzione immediata agli organi
competenti; d) ogni altra operazione utile al puntuale funzionamento interno
della struttura sindacale. La segreteria nazionale è presieduta dal Segretario
nazionale. Le riunioni della segreteria vengono stabilite dal Segretario
nazionale. La partecipazione alle riunioni è un diritto-dovere per i componenti
la segreteria. In occasione di elezioni scolastiche, a qualunque livello di
impegno per il sindacato (CNPI, CSP, CDS, CdI, RSU, ecc.), spetta alla
segreteria nazionale informare e coordinare la struttura circa tipo, modalità e
tempi delle elezioni scolastiche provvedendo, esaustivamente, ad organizzare la
partecipazione e propaganda elettorale dell’ "ANTES-scuola". Spetta alla
segreteria nazionale l’indizione di uno sciopero nazionale. La decisione sulla
effettuazione dello sciopero deve essere presa a maggioranza minima dei 2/3 (due
terzi) dei componenti di diritto. E’ facoltà del Presidente partecipare alle
riunioni di segreteria nazionale, tuttavia la Sua presenza e indispensabile
quando si debba decidere sulla proclamazione dello sciopero nazionale e nei casi
previsti dal regolamento. - ART. 18/Bis - (Segreteria nazionale –
Decentramento) Per ridurre al minimo la necessita di riunione della
segreteria e decentrare gli interventi, per realizzare gli scopi statutari ed
ottimizzare il proprio lavoro la segreteria nazionale, si decentra in tre poli
(nord, centro, sud più isole). Ogni polo corrisponde ad una segreteria
interregionale. I limiti territoriali delle tre segreterie interregionali si
identificano con i confini geo-amministrativi del Nord, del Centro e del Sud più
isole dell’ITALIA. Per ogni segreteria e responsabile un Segretario
interregionale, il quale viene eletto, in seno al C.D.N., tra i Segretari
regionali che ne fanno parte. L’elezione dei TRE responsabili territoriali
avviene, con voto alla unanimità del C.D.N. Diversamente, sarà il Segretario
nazionale, sentito anche il Presidente, a nominare consiglieri di sua fiducia.
Ad ogni Segretario interregionale fanno capo i Segretari regionali dei
rispettivi poli. I tre responsabili dei poli mantengono uno stretto contatto con
il Segretario nazionale per i collegamenti necessari a che l’intera struttura
sia costantemente aggiornata degli sviluppi sindacali su ogni questione. Le
spese sostenute per il funzionamento delle segreterie interregionali, sono di
competenza della segreteria nazionale.

ART. 19 -
(Collegio nazionale dei Sindaci)
E’ organo di controllo
amministrativo dell’ "ANTES-scuola". Ha compito di supervisione sulla attività
amministrativa del sindacato a livello nazionale e territoriale. E’ composto di
TRE membri eletti, annualmente, in seno al C.D.N. I Sindaci possono essere
eletti una sola volta nell’arco di ogni triennio congressuale. Partecipano alle
riunioni del C.D.N. con diritti-doveri pari a quelli degli altri consiglieri e
sono tenuti a relazionare in merito alle funzioni statutarie assunte, con le
modalità previste dal regolamento di cui al successivo art. 53.

ART. 20 -
(Collegio nazionale dei Probiviri)
E’ l’organo di garanzia del
sindacato. E’ preposto al controllo della puntuale applicazione delle norme
statutarie. E’ composto di TRE membri eletti in seno al C.D.N. Il Collegio dei
Probiviri ha potere di veto in tutti quei casi in cui non viene rispettato lo
statuto. I Probiviri restano in carica per un triennio congressuale e sono
rieleggibili. Partecipano alle riunioni del C.D.N. con diritti-doveri pari a
quelli degli altri consiglieri e sono tenuti a relazionare in merito alle
funzioni statutarie assunte, con le modalità previste dal regolamento di cui al
successivo art. 53.

ART. 21 - (Comitato dei Saggi)
E’
composto da cinque unita particolarmente esperte in materia di proposta e di
elaborazione di tesi sindacali nonché nell’interpretazione di leggi, norme e
disposizioni varie. Il Comitato dei Saggi viene nominato dal Presidente, tenuto
conto della disponibilità dei soggetti ad assumersi la carica. Prima di nominare
i cinque saggi il Presidente consulta il C.D.N. informandolo dei motivi della
sua proposta e ne richiede contemporaneamente un parere. Il parere espresso dal
C.D.N. non è vincolante ai fini della scelta che il Presidente propone, salvo
quanto specificamente previsto dal regolamento interno di cui al successivo art.
53. Nel primo triennio di vita del sindacato delle categorie "ANTES-scuola", il
Comitato dei Saggi dovrà essere formato da consiglieri ex A.N.TE.S.

ART. 22 -
(Competenze del Comitato dei Saggi)
Compito principale del Comitato
è di studiare ed interpretare leggi, norme, disposizione ed atti, aventi
carattere giuridico-legislativo che interessino sia l'attività ordinaria del
sindacato, sia problematiche di categoria e individuali dei lavoratori
<dell’universo scuola>. Permettere, quindi, agli organi statutari
competenti di agire, nell’interesse delle categorie e dei sindacalmente tutelati
e rappresentati, nei confronti delle rispettive Amministrazioni di loro
appartenenza. Spetta al Comitato elaborate documenti in preparazione delle
piattaforme per i rinnovi di C.C.N.L. e/o di contrattazioni decentrate
nazionali. I componenti del Comitato dei Saggi possono essere consultati, in
qualità di esperti, dai Segretari provinciali per la preparazione di documenti
inerenti le contrattazioni provinciali di categoria e di area. Il Comitato
elabora proposte di legge, emendamenti, suggerimenti, quesiti ed interrogazioni
parlamentari per il Ministro competente ecc. Tali che, attraverso i canali della
organizzazione, essi possano arrivare al sig. Ministro ed ai parlamentari, nella
stretta osservanza statutaria dell’ "ANTES-scuola" sulla assoluta equidistanza
da qualsiasi partito o movimento politico. Il fine dichiarato di tale attività è
di contribuire alla auspicata riforma scolastica ed alla soluzione di
problematiche di carattere generale e/o di categoria. Nella elaborazione dei
propri documenti, il comitato è tenuto al rispetto integrale dei principi
fondamentali del presente statuto e delle tesi strategiche e programmatiche
approvate dal Congresso. Il comitato resta in carica per il periodo di vigenza
di un Congresso ed è riconfermabile nei successivi periodi congressuali purché
sussista la disponibilità dei consiglieri saggi nel continuare a rivestire la
carica e sempre che il C.D.N. esprima parere favorevole sulla base dell’operato
del comitato per il periodo in cui la carica è stata assunta. Il Comitato dei
Saggi partecipa alle riunioni del C.D.N. quando l’o.d.g. investa argomenti
relativi a piattaforma contrattuale e similari, bilancio e consuntivo annuali,
elezioni scolastiche, indizione di scioperi nazionali. In tutti gli altri casi è
sufficiente che alla sedute del C.D.N. sia presente anche con un solo membro.

ART. 23 -
(Esecutivo nazionale di area)
E’ l’organo statutario di effettiva
rappresentanza delle categorie degli iscritti all’interno del C.D.N. e della
Segreteria nazionale. Complessivamente può essere composto di max 21 membri,
sette per ogni area rappresentata (direttivi, docenti, personale A.T.A.). In
relazione alle proprie competenze statutarie, ne fanno inoltre parte il
Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Ogni categoria di iscritti è
rappresentata nell’esecutivo se, a livello nazionale, è di almeno 1000 (mille)
il numero degli iscritti per la categoria di riferimento. Qualora non possa
costituirsi l’esecutivo di area per mancanza del numero minimo di iscritti di
categoria utile alla sua costituzione, il Presidente ed il Segretario nazionale
potranno convocare, ciascuno, UN iscritto appartenente alla categoria/area non
rappresentata a condizione che siano particolarmente esperti di problematiche
della categoria/area considerata e sindacalmente capaci. La carica di componente
dell’esecutivo nazionale è incompatibile con quella di Segretario regionale o
interregionale nonché di componente del Comitato dei Saggi. Tuttavia ed
eccezionalmente, 1’ E. N. di area, in particolari momenti della attività
sindacale in cui sia necessario agire rapidamente in rapporto a scadenze
improvvise segnalate dall’Amministrazione, viene convocato con urgenza dal
Presidente in seduta comune con il Comitato dei Saggi, i tre Segretari
interregionali, il Segretario nazionale e lo stesso Presidente costituendo, di
fatto, un esecutivo in grado di agire con i pieni poteri del C.D.N. - Compito
dell’esecutivo di area è di sviluppare per conto della presidenza e della
segreteria nazionale documenti inerenti le diverse problematiche di
categoria/area, sia a fini interni che nei rapporti con le Amministrazioni di
appartenenza, presso le quali l’esecutivo assume poteri di rappresentanza del
sindacato su preciso mandato del Presidente o del Segretario. L’esecutivo non
può agire di propria iniziativa in nessun caso, tranne che quando gli vengano
affidati compiti di delegazione sindacale "ANTES-scuola" per trattative di
settore a livello decentrato. I Segretari regionali indicheranno, ognuno per la
propria regione, al Presidente ed al Segretario nazionale i nominativi degli
esperti sindacali di categoria/area basandosi per la scelta, sulla attività
svolta a livello provinciale dai soggetti proposti per l’importante compito.
Successivamente il Presidente, in accordo con il Segretario nazionale, nominerà
i sette componenti dell’esecutivo per ognuna delle tre aree di iscritti nel
rispetto di quanto in precedenza stabilito circa il numero minimo degli iscritti
per categoria. Qualunque sia la reale consistenza del numero di iscritti al
sindacato, il Presidente nominerà, comunque, un esecutivo nazionale di almeno
sette membri.

ART. 24 - (Il
Presidente)
Il Presidente costituisce la figura apicale
dell’organigramma statutario dell’ "ANTES-scuola". Egli dirige e coordina
l’intera struttura avvalendosi della collaborazione di tutti gli organi
statutari e in particolare del Segretario nazionale, del Tesoriere, del Comitato
dei Saggi e dell’Esecutivo nazionale di area (nelle sue varie componenti ed a
seconda dei casi). Convoca e presiede il Congresso e predispone la relazione
congressuale. Altresì convoca e presiede il C.D.N. Può partecipare, anche senza
preavviso a riunioni di organi collegiali previsti dallo statuto ad ogni livello
potendovi intervenire nell’ambito delle sue funzioni generali. Assume ogni
valida iniziativa finalizzata alla realizzazione degli scopi statutari e nel
rispetto delle tesi di indirizzo approvate dal Congresso. Ha la rappresentanza
legale del sindacato "ANTES-scuola" e come tale è unico depositario, della firma
per la gestione del conto corrente postale intestato all’ "ANTES-scuola", conto
sul quale a livello nazionale vengono versate dalle Amministrazioni le quote
provenienti dalle deleghe degli iscritti e sul quale va versata ogni altra
entrata intestata all’ "ANTES-scuola". In caso di dimissioni del Presidente
queste vanno sottoposte al C.D.N. il quale qualora le confermasse, nella stessa
seduta provvederà alla unanimità a conferire, in via del tutto eccezionale e
fino alla normale scadenza congressuale, la nomina di Presidente ad interim al
Segretario nazionale il quale non potrà rifiutare e sarà autorizzato ad agire
con i pieni poteri statutari del Presidente. In tale ipotesi è comunque fatta
salva la procedura prevista dai precedenti ARTT. 14 e 15 circa la auto
convocazione del Congresso straordinario. Il Presidente viene eletto dal
Congresso tra una rosa di candidati facenti parte del C.D.N.- Per la elezione a
Presidente dell’ "ANTES-scuola" è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3
(due terzi) dei voti del Congresso. Ove detta maggioranza non venga raggiunta
alla prima votazione, questa va ripetuta una seconda volta. Se anche dal secondo
scrutinio delle schede (votazione a scrutinio segreto) non dovesse risultare
eletto un Presidente con la maggioranza qualificata dei 2/3, si procederà ad una
terza votazione al cui scrutinio finale sarà sufficiente la maggioranza assoluta
del 50% più uno dei voti. Se neanche in questo caso non si otterrà l’elezione
del Presidente, si procederà a sommare i voti ottenuti dai vari candidati nelle
tre diverse votazioni. Sarà eletto Presidente chi avrà tota In caso di ulteriore
exequo, sarà eletto Presidente il più anziano tra i candidati protagonisti
dell’exequo.

ART. 25 - (Il
Segretario nazionale)
Dirige e coordina i lavori della segreteria
nazionale. In particolare tiene i rapporti con i Segretari interregionali e
regionali, con 1’ E.N. di area, con il Comitato dei Saggi e con il Presidente,
curando l’organizzazione sul territorio nazionale della struttura
"ANTES-scuola". In tale ambito e sentito il parere del Presidente, nomina, nelle
TRE segreterie interregionali per il nord, centro e sud più isole, i TRE
coordinatori per il decentramento della segreteria nazionale (Segretari
interregionali) così come eletti in seno al C.D.N. e con le modalità di cui al
precedente art. 18/bis. Cura i rapporti con le Amministrazioni di appartenenza
degli iscritti in particolare preoccupandosi di garantire al sindacato la dovuta
e celere informazione interna. Collabora alla stesura del notiziario "antes" per
gli iscritti. Dispone affinché siano immediatamente operative le delibere del
C.D.N. Cura personalmente l’organizzazione della presentazione delle liste,
della raccolta e pubblicazione dei dati elettorali e della propaganda in
occasione di elezioni scolastiche alle quali 1’ "ANTES-scuola" partecipi, ad
ogni livello territoriale ed avvalendosi della collaborazione puntuale di tutti
i Segretari regionali e provinciali territorialmente impegnati nell’appuntamento
elettorale. In caso di dimissioni del Segretario nazionale, ove il C.D.N. le
accetti, verrà immediatamente sostituito attraverso una nuova elezione di
competenza del C.D.N. ai sensi del precedente art. 17. Per la elezione del
Segretario nazionale si procede con voto palese in seduta del C.D.N. ed è
sufficiente la maggioranza relativa in unica votazione

ART. 26 - (Il
Tesoriere)
E’ il <cassiere> del sindacato. Fa parte degli
organi collegiali previsti negli articoli precedenti ai quali interviene con
autorevolezza e competenza quando le delibere da adottare possono comportare
spese non previste in bilancio. Si occupa esclusivamente della gestione
amministrativa del sindacato curando, direttamente, i rapporti con gli uffici
pagatori delle amministrazioni di appartenenza degli iscritti in rapporto alla
puntuale gestione delle deleghe intestate all’ "ANTES-scuola". Corrisponde
direttamente con i Segretari regionali ai quali rimette le quote stabilite dal
C.D.N. per il finanziamento della struttura del sindacato sul territorio. Redige
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo invitando, per tempo, i Segretari
regionali a fornire copia documentata delle entrate e delle spese sostenute a
livello territoriale e nel contempo a fornire utili indicazioni per la
ottimizzazione delle risorse in rapporto alle diverse realtà locali ed alla
consistenza delle diverse categorie degli iscritti. Richiede comunque ai
Segretari regionali un rapporto trimestrale sulla situazione di cassa della cui
situazione generale tiene costantemente informato il Presidente e di cui da
notizia al C.D.N. ad inizio di ogni riunione. In occasione della riunione del
C.D.N. per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo
annuali, il Tesoriere metterà a disposizione dei consiglieri il materiale
contabile di competenza e stilerà una opportuna relazione da allegare ai
documenti contabili e da consegnare in copia a tutti i consiglieri (per
documenti contabili si intendono i prospetti aggiornati e dettagliati delle
entrate e delle uscite complete della dovuta documentazione). Il Tesoriere viene
eletto in seno al C.D.N. e resta in carica per il periodo di Bigenza
congressuale. E’ rieleggibile nel periodo del successivo Congresso. Per la sua
elezione e necessaria la disponibilità personale ad assumersi la carica dei
soggetti proposti, nonché la unanimità del voto del C.D.N. Spetta al Presidente
esprimere un parere sui soggetti idonei a rivestire il delicato ed impegnativo
incarico, prima della votazione.

ART. 26/bis -
(Tesoreria nazionale - Decentramento del conto corrente)
La
tesoreria nazionale, costituita dal tesoriere nazionale, dai Segretari regionali
e provinciali, è l’organo statutario "amministrativo" del sindacato a cui spetta
la gestione puntuale della tenuta delle deleghe degli iscritti nonché delle
entrate e delle uscite rilevate dai movimenti di cassa corrispondenti ai
movimenti che intervengono sul conto corrente postale intestato all’
"ANTES-scuola". Il conto corrente postale del sindacato è unico a livello
nazionale. Tuttavia per esigenze di gestione si potrà procedere al decentramento
del conto corrente postale intestato all’ "ANTES-scuola" nazionale, mediante
aperture di conti correnti postali intestati alle organizzazioni regionali del
sindacato. L’eventuale decentramento del c/c p. dovrà avvenire gradualmente nel
tempo, con le modalità previste dal citato regolamento interno e di cui all’art.
53.

ART. 27 - (Il
Segretario coordinatore interregionale)
E’ la figura di raccordo tra
gli organi nazionali del sindacato e quelli regionali. Sono suoi compiti: 1)
curare e trasmettere al Segretario nazionale gli atti le delibere e le istanze
di qualsiasi natura elaborati dagli organi regionali e sub-regionali; 2)
trasmettere con tempestività ai singoli Segretari regionali, i documenti
(amministrativi, legislativi o contabili) e le informazioni provenienti dagli
organi centrali del sindacato; 3) accertarsi che le istruzioni trasmesse ai
regionali per l’opportuno e tempestivo coinvolgimento degli organi provinciali
e/o di scuola, giungano rapidamente ai diretti destinatari territoriali.

ART. 28 - (La
segreteria interregionale)
E’ costituita: 1) dal Segretario
coordinatore interregionale; 2) dai Segretari regionali di area interregionale.
La segreteria, nel rispetto delle delibere e delle direttive impartite dagli
organi centrali, ha la funzione di coordinare le attività delle strutture
regionali e sub-regionali. Il suo funzionamento, per quanto non contenuto già
nel presente articolato, è definito nel regolamento interno.

ART. 29 - (Il
Segretario regionale)
Facendo parte del direttivo nazionale in
quanto membro sia del C.D.N. che della Segreteria nazionale, è colui che
coordina sul territorio regionale l'attività del sindacato. In particolare,
nell’ambito ambito della segreteria regionale, comunica ai Segretari provinciali
di riferimento le direttive e le delibere degli organi nazionali; ripartisce i
finanziamenti ricevuti dal Tesoriere tra i vari Segretari provinciali ai quali
impartisce direttive sulla utilizzazione delle risorse e richiede,
bimestralmente, la nota documentata delle spese sostenute; fa da tramite con la
direzione nazionale per ogni esigenza a livello locale rivolgendosi al
responsabile di segreteria nazionale decentrato per il nord, il centro od il sud
più isole (Segretario interregionale). Il Segretario regionale viene eletto in
un apposito direttivo regionale tra i componenti delle diverse segreterie
provinciali. Resta in carica per l'intero periodo di vigenza congressuale. In
caso di dimissioni, va sostituito da uno dei componenti la segreteria regionale
disponibile ad accettare l’incarico. E’ rieleggibile per un successivo triennio
congressuale.

ART. 30 - (La
segreteria regionale)
E’ composta dal Segretario regionale, dai
Segretari provinciali, e da Due rappresentanti di area per ogni provincia di
pertinenza. Sviluppa la propria attività sotto la diretta responsabilità del
Segretario regionale il quale pertanto non può rivestire, a livello
territoriale, altre cariche di tipo provinciale. Tuttavia qualora in alcune
province non sia ancora costituita una segreteria provinciale "ANTES-scuola",
spetta al Segretario regionale provvedere in merito impartendo le opportune
direttive ed assumendo, temporaneamente, la carica di Segretario provinciale di
quella provincia. La segreteria regionale è l’organo statutario di coordinamento
e di confronto per le rispettive segreterie provinciali circa l'attività e
l’andamento territoriale del sindacato.

ART. 31 - (Il
Segretario provinciale)
E’ il principale protagonista della attività
sindacale sul territorio. Si occupa dei rapporti con l’U.S.P. di competenza; con
i rappresentanti delle diverse categorie di iscritti facenti parte della
segreteria provinciale; con i delegati di scuola e con la segreteria regionale.
Nell’ambito delle scelte nazionali e delle direttive regionali sviluppa
autonomamente l'attività provinciale del sindacato razionalizzando tuttavia le
spese secondo le indicazioni ricevute dal Segretario regionale, al quale è
tenuto, bimestralmente, a produrre una nota documentata delle spese sostenute.
Il Segretario provinciale non può assumere alcuna iniziativa estemporanea o
comunque non concordata a livello regionale e nazionale. Nel regolamento interno
vengono definiti i limiti di autonomia del Segretario provinciale. Il Segretario
provinciale viene eletto tra gli iscritti partecipanti alla prima assemblea
provinciale degli iscritti organizzata in osservanza del presente statuto. Egli
viene eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Il
Segretario provinciale provvede ad organizzare assemblee nelle scuole della
propria provincia al fine di informare le categorie, alla base, e di ottenere
dagli iscritti la elezione del delegato di scuola. Il Segretario provinciale
resta in carica per un triennio congressuale ed è rieleggibile. Nel caso di
passaggio ad altro incarico sindacale o di dimissioni, egli viene sostituito da
un componente della segreteria provinciale con provvedimento del Segretario
regionale il quale opera la propria scelta nell’ambito di una apposita riunione
di segreteria provinciale da egli presieduta. In tal caso il Segretario
regionale è tenuto a relazionare per iscritto i motivi della sua decisione.
L’atto del Segretario regionale va portato a conoscenza degli iscritti a mezzo
di tempestiva pubblicazione sul notiziario ufficiale "antes", gratuitamente
inviato periodicamente ad ogni singolo iscritto.

ART. 32 - (La
Segreteria provinciale)
E’ l’organo statutario per eccellenza a
livello provinciale. Vi si dibattono e sviluppano tutte le casistiche di
categoria di area ed anche individuali che coinvolgono il sindacato nel rapporto
territoriale con i propri iscritti e con le istituzioni di riferimento. La
segreteria provinciale è composta da: - un Segretario provinciale; - un vice
Segretario provinciale; - tre rappresentanti di categoria per ognuna delle
categorie di iscritti nella provincia. Per l’elezione dei rappresentanti di
categoria è sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi dall’assemblea
provinciale degli iscritti alle diverse categorie e per ogni singola
rappresentanza di categoria. Il vice Segretario provinciale viene nominato
direttamente dal Segretario provinciale, il quale decide in merito e di comune
accordo con i membri della segreteria provinciale nell’ambito della prima
riunione di segreteria al completo dei suoi componenti. In tale circostanza il
Segretario provinciale è tenuto a relazionare e comunicare, per iscritto, al
proprio Segretario regionale il nominativo del vice e le motivazioni di massima
a giustifica della scelta operata. Per motivi operativi e logistici il
Segretario provinciale ed il suo vice, dovranno risiedere nella città sede
dell’Ufficio Scolastico Provinciale che pertanto sarà anche sede della
segreteria provinciale dell’ "ANTES-scuola". La norma di cui al precedente
ultimo comma dovrà essere osservata nei limiti delle disponibilità espresse dai
candidati alla carica di Segretario provinciale in ogni singola provincia è
tenuto conto dell’esperienza sindacale dei soggetti che vi aspirano. La
valutazione in merito è affidata al segretario regionale.

ART. 33 -
(Consiglio provinciale dei delegati)
Si costituisce della segreteria
provinciale al completo dei suoi componenti statutari di cui al precedente art.
31, più un delegato di scuola per ogni scuola della provincia ove esso e
presente. Il Consiglio viene convocato dal Segretario provinciale periodicamente
ed a scadenze non prestabilite. La convocazione sarà tempestiva in occasione di
elezioni scolastiche. In tale circostanza la riunione del consiglio è
propedeutica alla scelta dei candidati e dei rappresentanti di lista a livello
distrettuale, provinciale e di seggio elettorale di scuola. Vi si stabiliscono
le linee di condotta e la organizzazione partecipativa alla propaganda
elettorale dei vari delegati di scuola, secondo le linee generali indicate dalla
segreteria nazionale e secondo le strategie messe a punto a livello di
segreteria regionale e/o provinciale.

ART. 34 - (Assemblea
provinciale)
L’assemblea provinciale degli iscritti e di tutti gli
operatori scolastici viene convocata dal Segretario provinciale per discutere di
argomenti di interesse generale, così come definito dal regolamento interno.
L’assemblea, secondo quanto previsto nei precedenti articoli, elegge il
Segretario provinciale ed i componenti la segreteria provinciale. In tale
circostanza hanno diritto di voto i soli iscritti. Compatibilmente con la
legislazione vigente pro-tempore, l’assemblea provinciale dovrà svolgersi nei
locali di una scuola ospitante e preferibilmente in orario di servizio
nell’ambito delle ore annue di assemblea retribuita individualmente utilizzabili
da ciascun lavoratore secondo i rispettivi contratti collettivi.

ART. 35 - (Il
delegato d’istituto e gli altri organi di scuola)
Gli organi di scuola
sono elencati all’art. 11 dello statuto. Il principale protagonista della
attività sindacale di base e il delegato d’istituto, la cui presenza in tutte le
scuole e fondamentale per la realizzazione degli scopi statutari e per garantire
agli iscritti la presenza del sindacato sui luoghi di lavoro. Egli viene eletto
nell’ambito di una assemblea d’istituto alla quale possono partecipare iscritti
e simpatizzanti delle diverse categorie. Quando si debba eleggere il delegato
d’istituto, l’assemblea è presieduta dal Segretario provinciale od altro membro
della segreteria provinciale. Al voto per l’elezione del delegato sono,
tuttavia, ammessi i soli iscritti. I simpatizzanti presenti all’assemblea
possono acquisire la condizione ed i diritti dell’iscritto sottoscrivendo la
delega per 1’ "ANTES-scuola" in fase di riunione. Più iscritti di una stessa
scuola costituiscono la sezione d’istituto "ANTES-scuola". La sezione
d’istituto, su iniziativa del delegato d’istituto, che la convoca e la presiede,
si riunisce periodicamente nei locali della scuola, anche fuori dall’orario di
ordinario servizio, per esaminare l’andamento dell’istituto in rapporto al
servizio reso all’utenza ed alle eventuali e relative complicanze contrattuali.
Il delegato d’istituto riunisce la relativa sezione ogni qualvolta necessiti
comunicare alla base notizie di rilievo sindacale provenienti da organi
statutari territoriali e/o nazionali, nonché in preparazione di scioperi del
personale o di delicate trattative cui 1’ "ANTES-scuola" partecipi. Il
nominativo del delegato d’istituto viene comunicato al dirigente scolastico
della scuola ove egli presta servizio a mezzo di nomina ufficiale del sindacato
a firma del Segretario provinciale competente per territorio. Il delegato resta
in carica fino a nuova nomina e comunque non oltre il periodo di vigenza di un
Congresso. Egli e rieleggibile per il successivo periodo congressuale. Qualora
il delegato si trasferisca ad altra scuola egli ha il dovere statutario di
avvisare la propria segreteria provinciale e la sezione d’istituto della scuola
in cui opera dell’avvenuto trasferimento, al momento in cui ne ha notizia certa.
In tal caso ed in accordo col Segretario provinciale, è tenuto ad indire una
riunione di sezione per la nomina di un nuovo delegato d’istituto, il quale sarà
nominato con le modalità in precedenza descritte, a trasferimento effettivamente
avvenuto del delegato trasferitosi. Il delegato tiene nei confronti di tutti i
colleghi e del capo d’istituto un comportamento sempre corretto ed improntato
alla massima facilitazione delle relazioni sindacali di istituto. Qualora
insorgano controversie con il capo d’istituto od altro dirigente della scuola
ove presta servizio, è tenuto ad informarne tempestivamente la segreteria
provinciale e a non intraprendere iniziative avventuristiche per il sindacato o
che non siano state in precedenza già concordate. Nell’ambito degli accordi
presi con la propria segreteria provinciale, il delegato d’istituto può
richiedere al dirigente scolastico di tenere assemblee del personale della
scuola nell’ambito delle ore retribuite per contratto e può firmare contratti
decentrati di istituto per conto dell’ "ANTES-scuola", sempre che i contenuti
siano confacenti alle indicazioni nazionali e provinciali del sindacato, nel
rispetto dei C.C.N.L. vigenti al momento.

TITOLO III NORME GENERALI, TRANSITORIE,
FINALI
|
ART. 36 - (Gratuita delle cariche
statutarie)
Tutti gli incarichi statutari sono assunti a titolo
gratuito, da ciascuno dei componenti gli organi statutari. Il Ministero del
Tesoro – Dir, Gen. – Div. III-VI con la Circolare n. 693 del 12-06- 1996 prot.
N. 64556 ha attribuito il seguente codice meccanografico per la gestione
automatizzata delle ritenute per contributi sindacali: Sindacato ANTES cod. Ml
Le spese da essi sostenute per lo svolgimento della normale attività
sindacale e per la partecipazione alle riunioni periodiche, ordinarie e
straordinarie, degli Organi Statutari del sindacato "ANTES-scuola" sono
rimborsate agli aventi diritto. Non saranno rimborsabili spese incompatibili con
l'attività sindacale o che comunque non siano state preventivamente autorizzate
o che non siano sufficientemente documentate.

ART. 37 - (Organi
competenti ad effettuare i rimborsi spese)
I rimborsi per spese
afferenti l'attività sindacale si effettuano: – a livello nazionale, a cura del
tesoriere il quale mantiene un rapporto di contabilità esclusivamente con i
Segretari regionali, con i Segretari di decentramento, con il Comitato dei
Saggi, con il Segretario nazionale e con il Presidente dell’ "ANTES-scuola"; – a
livello regionale, a cura dei Segretari regionali i quali ciascuno hanno un
distinto rapporto di contabilità con i propri Segretari provinciali competenti
per territorio; – a livello provinciale, a cura dei rispettivi Segretari
provinciali i quali gestiscono con accuratezza le risorse provinciali loro
affidate.
 ART. 38 -
(Soggetti abilitati alla firma di atti - Competenze e limiti)
In
relazione al grado di rappresentanza in "ANTES-scuola" dei componenti gli organi
statutari, a cura delle strutture territoriali di livello nazionale, regionale o
provinciale sono comunicati ai ministeri, agli assessorati EE.LL., ai
provveditorati, ai dirigenti scolastici competenti nonché ai diretti
interessati, i nominativi e la carica sindacale ricoperta dai diversi
responsabili "ANTES-scuola". Ogni componente degli organismi previsti dallo
statuto è abilitato a firmare per conto "ANTES-scuola" esclusivamente gli atti
sindacali per i quali ha competenza ai sensi degli specifici articoli che lo
riguardano o per i quali abbia ricevuto, da altro membro statutario apposita
delega depositata presso la sede sindacale e le amministrazioni di riferimento
territoriale. E’ fatto assoluto divieto di delegare alla firma, in nome e per
conto dell’ "ANTES-scuola", organismi o singoli, estranei agli organi direttivi
del sindacato, anche se regolarmente iscritti all’ "ANTES-scuola".

ART. 39 -
(Verbalizzazione delle riunioni)
Per ogni riunione, assemblea,
incontro, ecc. svolto in osservanza del presente statuto va redatto regolare
verbale dei lavori, con le modalità di cui al citato regolamento.

ART: 40 - (Obbligo di presenza alle riunioni - Garanzie – Decadenza)
Le riunioni degli
organismi statutari di livello nazionale, regionale e provinciale possono essere
sia ordinarie che straordinarie in rapporto a particolari eventi sindacali per i
quali risulti impossibile predisporre una programmazione. A qualsiasi livello di
responsabilità sindacale e nell’ambito delle rispettive competenze statutarie,
tutti i componenti gli organi statutari, salvo deroghe contenute nei precedenti
articoli, hanno il dovere di partecipare alla riunione per la quale abbiano
ricevuto convocazione scritta e firmata dai responsabili statutariamente
autorizzati a tale attività ai sensi del precedente art. 38. Per le riunioni
ordinarie di livello nazionale, i delegati hanno diritto di ricevere la
convocazione almeno DIECI giorni prima della data fissata per la riunione. Per
le riunioni straordinarie indette a seguito di improvvisi o gravi eventi di
interesse sindacale oppure in occasione di trattative serrate o non-stop, la
convocazione può essere inviata agli interessati anche telefonicamente, via fax,
telegramma o con mezzi telematici in dotazione. Anche in questo caso resta
l’obbligo di partecipazione dei delegati alle riunioni. TRE ASSENZE CONSECUTIVE
NON GIUSTIFICATE 0 CINQUE ASSENZE CONSECUTIVE anche se giustificate,
costituiscono RINUNCIA irrevocabile alla carica sindacale rivestita. Quando si
siano verificate le situazioni di cui al comma precedente, il Presidente
provvede, senza altro indugio, a dichiarare DECADUTI dall’incarico i soggetti
considerati e ad avviare le procedure statutarie per la nomina dei membri
sostitutivi. Per motivi di funzionalità statutaria, il Presidente può affidare
incarichi ad interim, prima di avviare la normale procedura prevista dallo
statuto.

ART. 41 -
(Decisioni)
Salvo quanto espressamente previsto in specifici
articoli del presente statuto, tutte le decisioni di organi statutari o di
assemblee di categoria, debbono essere prese a maggioranza semplice dei voti.

ART. 42 - (notiziario)
Il notiziario periodico "antes"
già attivo quale notiziario ufficiale della ex associazione sindacale A.N.TE.S.,
continuerà le pubblicazioni periodiche. La testata sarà corretta in relazione
alla presente trasformazione statutaria. Compatibilmente con le risorse
economiche disponibili, il periodico da bimestrale diverrà mensile. Esso sarà
inviato gratuitamente esclusivamente agli iscritti. Per decisione del C.D.N., in
particolari momenti di necessità informative o promozionali del sindacato nei
confronti di tutti gli operatori scolastici, potrà essere inviata una copia
straordinaria gratuita per ogni scuola. Il comitato di redazione del periodico
viene eletto in seno al C.D.N.– Del comitato fanno parte di diritto il
Presidente ed il Segretario nazionale. Tutti i componenti gli organi statutari
hanno diritto a poter pubblicare loro articoli sul notiziario "antes", nei
limiti organizzativi e di gestione del medesimo.

ART: 43 -
(Deontologia professionale)
L’argomento sarà specificamente trattato
nel regolamento interno di cui al successivo art. 53. Per gli iscritti e per i
componenti gli organi statutari, dal Presidente al delegato d’istituto,
l’enunciato trascritto in regolamento avrà piena efficacia di osservanza di un
dovere statutario ai sensi del presente articolo.

ART. 44 -
(Doppia tessera - Incompatibilità - Inibizione elettorale)
L’art. 5
dello statuto ex A.N.TE.S., prevedeva la incompatibilità della condizione di
iscritto con quella di iscritto anche ad altra associazione sindacale. Tale
condizione, per quanto stabilito nel presente statuto, non è più praticabile ed
in particolare esiste incompatibilità tra l’assunzione di cariche statutarie
nell’ "ANTES-scuola" e possesso di doppia tessera sindacale. Nel regolamento
interno di cui al successivo art. 53 saranno definite le modalità ed i tempi
tecnici di attuazione del nuovo principio statutario di cui al presente
articolo. Tuttavia e qualora, a registrazione avvenuta del presente statuto, si
debbano svolgere elezioni per il rinnovo di organi collegiali nazionali e
provinciali della scuola prima della data stabilita per il primo congresso
"ANTES-scuola" in ogni caso ed anche se trattasi di componenti degli organi
statutari ex A.N.TE.S., a qualsiasi livello di responsabilità territoriale, NON
POTRANNO ESSERE CANDIDATI e/o NOMINATI RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO LE
COMMISSIONI O SEGGI ELETTORALI, ISCRITTI, SIMPATIZZANTI O MEMBRI DI ORGANI
STATUTARI EX A.N.TE.S. CHE FACCIANO PARTE ANCHE DI ALTRI SINDACATI e NON
intendano RINUNCIARE alla tessera di altro sindacato cui siano eventualmente
iscritti. L’eventuale rinuncia va opportunamente documentata al C.D.N. e
pubblicata sul notiziario ufficiale dell’ "ANTES-scuola" sul numero di
propaganda elettorale.

ART. 45 -
(entrate)
Le entrate del sindacato "ANTES-scuola" sono costituite
dalle quote mensili di iscrizione, da donazioni e lasciti, da eventuali proventi
per iniziative culturali ed editoriali. Le entrate riferibili alle quote di
iscrizione debbono essere documentate nella struttura di bilancio con
l’indicazione delle diverse categorie di iscritti da cui provengono. Esse
costituiscono, detratte le spese di comune gestione del sindacato, un patrimonio
spendibile per attività sindacali di interesse delle singole categorie. Per
qualsiasi informazione, i colleghi iscritti e non, sono tenuti a rivolgersi alla
struttura periferica appartenente per territorio e non al nazionale

ART. 46 - (Chiusura bilancio ex A.N.TE.S. – Reintestazione del c/c p.)
A registrazione
avvenuta del presente statuto, alla quale si provvede con i fondi a disposizione
della tesoreria nazionale ex A.N.TE.S., entro tre mesi prima dalla data di
registrazione, il Presidente in carica, al quale compete di approntare e
realizzare ogni operazione utile è necessaria al trasferimento della struttura e
del patrimonio ex Associazione Nazionale Tecnici della Scuola (A.N.TE.S.) al
neocostituito sindacato nazionale "ANTES-scuola", convoca il Direttivo ex
A.N.TE.S. in carica ed il collegio dei sindaci, per discutere e deliberare il
conto consuntivo, la chiusura della gestione di bilancio ex A.N.TE.S. ed il
trasferimento del corrispondente avanzo di amministrazione quale ENTRATA
specificamente indicata nella apertura di bilancio "ANTES-scuola".
Conseguentemente va opportunamente variata la intestazione del conto corrente
postale nel rispetto della nuova denominazione assunta dal sindacato ai sensi
art. 2 del presente statuto. Per effettuare la chiusura di bilancio è necessario
allegare le specifiche della situazione di cassa per ciascuna regione e relativa
provincia con documentazione contabile delle entrate e delle spese sostenute.
Gli avanzi di amministrazione provinciali e/o regionali ex A.N.TE.S., saranno
riportati nelle rispettive aperture di bilancio "ANTES-scuola" ed al pari del
bilancio nazionale, quali ENTRATA provinciale e/o regionale specificamente
indicata. Le quote di iscrizione provenienti da iscrizioni ex A.N.TE.S. che
continueranno a pervenire alla tesoreria nazionale dalle istituzioni scolastiche
e/o dalle Direzioni provinciali del Tesoro, saranno opportunamente iscritte a
bilancio neo "ANTES-scuola" così come stabilito al precedente articolo 44.

ART. 47 - (Apertura sedi)
L’ "ANTES-scuola" dovrà
dotare le strutture sul territorio di sedi aperte agli iscritti e dei necessari
supporti strumentali da fornire al Comitato dei Saggi ed alle sedi medesime. Nel
regolamento interno di cui al successivo art. 53 saranno stabilite le priorità
nella scelta delle sedi da aprire. Nel corso del primo Congresso "ANTES-scuola"
si inizierà a delineare l’assetto stabile dell’organizzazione.

ART. 48 -
(Permessi sindacali)
La gestione di distacchi e permessi sindacali,
ove spettanti, è affidata alle decisioni collegiali del C.D.N. il quale con
delibera da adottare all'unanimità stabilirà modalità, tempi e nominativi dei
responsabili sindacali che potranno usufruire di tale istituto, quando
spettante, sia a livello nazionale che territoriale.

ART. 49 -
(Approvazione e registrazione dello statuto - Firmatari)
Il presente
statuto viene approvato con delibera del C.D.N. ex A.N.TE.S. in carica al
momento della discussione. L’approvazione del presente statuto avviene nel
rigido rispetto dell’art. 23 dello statuto ex "A.N.TE.S. – Associazione
Nazionale Tecnici della Scuola". La registrazione dello statuto avviene nella
città di Pescara già sede nazionale della ex: "A.N.TE.S."- La firma del nuovo
statuto, quali soci fondatori del nuovo assetto della struttura sindacale ex
A.N.TE.S. ed ora denominata: - "ANTES-scuola" – Libero Sindacato Nazionale
Categorie Operatori Scuola -, e di competenza dell’intero C.D.N. in carica al
momento dell’approvazione del presente articolato, così come comunicato ai
ministeri della pubblica istruzione, del tesoro e della funzione pubblica, salvo
dimissioni fatte pervenire nei modi di legge, prima dell’atto di registrazione.

ART. 50 -
(Autoregolamentazione)
In caso di controversie o di scioperi I’
"ANTES-scuola" e impegnata ad agire nel rispetto degli artt. 3 e 4 del C.C.N.L.
pubblicato sul supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5
settembre 1995, salvo revisioni.

ART. 51 - (Beni
strumentali)
E’ di competenza del C.D.N., secondo quanto sarà
definito nel regolamento interno di cui al successivo art. 53, deliberare sui
criteri di fornitura, affidamento ed alienazione dei beni strumentali da
acquistare o già acquistati per il funzionamento delle strutture ex A.N.TE.S e/o
"ANTES-scuola".

ART. 52 -
(Scioglimento e liquidazione)
Lo scioglimento dell’ "ANTES-scuola"
può essere deliberato esclusivamente dal Congresso nazionale e sempre che la
delibera sia assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi
diritto al voto. In tal caso il Congresso nominerà un comitato di liquidazione
nel quale dovranno essere rappresentate tutte le regioni ove risultino iscritti
all’ "ANTES-scuola" e del quale faranno obbligatoriamente parte Presidente,
Tesoriere e Segretario nazionali in carica. Preferibilmente il comitato di
liquidazione sarà costituito da congressisti già membri del C.D.N. in carica. Il
comitato di liquidazione avrà il compito di adempiere a tutte le disposizioni di
legge previste per tali circostanze. Eventuali risorse finanziarie che dovessero
risultare in eccedenza dopo aver adempiuto a tutte le procedure liquidatorie,
saranno devolute in beneficenza ad associazioni operanti nel campo della ricerca
medica e legate alla sanità pubblica, associazioni individuate per tempo con
apposita delibera a cura del C.D.N.- E’ d’obbligo ai sensi del presente articolo
l’invio di un ultimo numero del notiziario "antes" a tutti gli iscritti per
informarli, sia della cessazione della attività sindacale svolta, sia delle
modalità e bilancio di liquidazione, compresa la indicazione e documentazione
della somma eventualmente residuata, nonché del o dei destinatari cui essa sia
stata versata in beneficenza (è d’obbligo riferire di tutti gli estremi di
versamento liquidatorio mediante pubblicazione di fotocopia autentica degli atti
liquidatori).

ART. 53 -
(Regolamento interno)
Le norme dettate con il presente statuto già
costituiscono, di per se e per molti aspetti, una sorta di regolamento.
Tuttavia, entro un anno dalla chiusura del primo congresso nazionale dell’
"ANTES-scuola", sarà redatto un regolamento interno, conforme alle norme del
presente statuto, che per effetto del precedente art. 1 nonché del presente
articolo, avranno <efficacia statutaria> e pertanto andranno,
scrupolosamente osservate da tutti i componenti gli organi statutari dell’
"ANTES-scuola" Lo schema di regolamento sarà messo a punto dal Collegio dei
Probiviri con la consulenza di due esperti appartenenti al Comitato dei Saggi ed
appositamente indicati dal C.D.N. Successivamente, il C.D.N. lo discuterà,
potendovi apportare modifiche in sede di discussione, per poi passare alla sua
approvazione. Per l’approvazione del regolamento, in prima od in seconda
votazione, è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi). Qualora sia
necessario approdare ad una terza votazione, il regolamento sarà approvato, in
tal caso, con i voti della meta più uno dei presenti. Per l’applicazione e
l’osservanza del regolamento interno sarà sufficiente la pubblicazione della
delibera del C.D.N.–
 ART. 54 -
(Efficacia – Rinvio)
Il presente statuto
avrà piena efficacia dal giorno successivo a quello della sua registrazione.
Pertanto, a partire da quella data, esso sarà osservato da tutti i componenti
del direttivo nazionale in carica già appartenenti all’ex A.N.TE.S.- Sara cura
del Presidente in carica dare comunicazione della avvenuta registrazione
mediante trasmissione di fotocopia autentica dell’atto costitutivo e di
registrazione. La comunicazione di cui al comma precedente sarà inviata,
tempestivamente, a tutti i Segretari regionali in carica ed ai restanti membri
di diritto del direttivo ex A.N.TE.S.– Sara poi cura dei Segretari regionali
trasmettere, con altrettanta tempestività, ai Segretari provinciali di propria
influenza territoriale la documentazione ricevuta. Per quanto non espressamente
previsto dal presente statuto, si applicano le disposizione previste in materia
dal Codice Civile alle quali si fa rinvio.


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